E' stato approvato definitivamernte dal Senato il testo del progetto di legge recante le "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore".
Si è così abrogato il divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore (ex art. 142 del R.D. 1592/1933 ) e introdotta una nuova disciplina in materia, riguardante i corsi di studio universitari e quelli delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) la quale stabilisce che, fermo restando l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi, è consentita l'iscrizione contemporanea a:
- - due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master;
- - un corso di laureao di laurea magistrale e un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica;
- - un corso di dottorato di ricerca o di master e un corso di specializzazione medica.
La riforma riguarda anche le istituzioni AFAM, per le quali è prevista la contemporanea iscrizione a:
- - due corsidi diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master;
- - un corso di diploma accademico di primo o secondo livello e un corso di perfezionamento o master, o di dottorato di ricerca, o di specializzazione;
- - un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e un corso di specializzazione.
Infine, è consentita l'iscrizione a corsi di studio universitari e corsi di studio presso le istituzioni AFAM, nel limite di due iscrizioni.
L'iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane, ovvero italiane ed estere, e, per le istituzioni AFAM, può riguardare anche i corsi accreditati ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005.
Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due università, scuole, istituti superiori ad ordinamento speciale, istituzioni AFAM.