A seguito di numerose segnalazioni in merito alla decurtazione da parte della procedura informatizzata dei punteggi dei titoli presentati contemporaneamente in sede di titolo d’accesso e in sede di titolo aggiuntivo, il Ministero, con nota n°206 dell’8 febbraio 2021, ha precisato che ciascun titolo può essere dichiarato SOLO UNA VOLTA per ciascuna graduatoria, e pertanto eventuali punteggi attribuiti per multipla valutazione devono essere decurtati.
TUTTAVIA, precisa la nota, la decurtazione riguarda la plurima valutazione del titolo COMPLETO (cioè acquisito in seguito a frequenza ed esame finale), e non una parte di esso, come, per esempio, gli esami o i cfu conseguiti.
Pertanto, a titolo di esempio, un titolo di perfezionamento all’insegnamento CLIL (sezione B12 della tabella di valutazione titoli GPS II fascia scuola secondaria) o un titolo di specializzazione in italiano L2 (sezione B16 della tabella di valutazione titoli GPS II fascia scuola secondaria) potranno essere valutati o solo in quanto tali o come diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II Livello (sezione B15 della tabella di valutazione titoli GPS II fascia scuola secondaria), proprio perché ogni titolo può essere valutato UNA SOLA VOLTA.
Diverso, invece è il discorso per i master che vengono dichiarati in sede di titoli di accesso alla cdc come integrazione dei cfu alla carriera universitaria: in questo caso, infatti, si valutano solo i gli esami o i crediti formativi che integrano il titolo di studio valido all’ accesso alla classe di concorso.
In conclusione: i master che contengono i cfu necessari all’integrazione dei titoli d’accesso come richiesto da normativa vigente saranno oggetto di valutazione sia come integrazione al titolo d’accesso, sia come titolo ulteriore rispetto al titolo d’accesso, con la rispettiva attribuzione del punteggio previsto nelle tabelle di valutazione titoli.