É stato pubblicato sul sito del MUR il Decreto n° 621 del 22 aprile 2024 relativo all'attivazione dei percorsi abilitanti e il connesso Decreto n°620 che disciplina la riserva dei posti.

Il DM del MUR n° 620/2024 detta le disposizioni concernenti l'avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli ITP, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'a.a. 2023/2024, nonché l'autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.

 

I posti autorizzati per i percorsi accreditati sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del DM del MUR n° 621/2024.

COmplessivamente sono 51.753 i posti disponibili per i percorsi.

Il fabbiksogno fornito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, espresso su base regionale e per classe di concorso, è stato rapportato all'offerta formativa presentata dalle istituzioni universitarie e accademiche. L' autorizzazione finale è stata poi calcolata aggiungendo un ulteriore margone di posti al fine di garantire la selettività delle procedure concorsuali.

L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei
docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:
a) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023; (abilitanti -nell'ambito dei quali sono riconosciuti i 24 cfu/cfa conseguiti entro il 31 ottobre 2022 nei limiti dei 17 cfu di cui all'allegato B del DPCM del 4/8/2023-)
b) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023; (abilitanti per docenti con 3 anni di servizio negli ultimi 5, di cui almeno 1 sulla specifica classe di concorso e partecipanti non vincitori al concorso straordinario bis)
c) percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis,
comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4
agosto 2023; (non abilitante che costituiscono requisito per partecipare al prossimo concorso PNRR)
d) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023; ( abilitanti che servono a completare la formazione con i 30 crediti mancanti per coloro che partecipano al concorso in funzione del titolo di accesso + 30 cfu/cfa)
e) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.(abilitanti che servono a completare la formazionedi coloro che ahnno partecipato e vinto il concorso PNRR al quale hanno partecipato in funzione del titolo di acesso + 24 cfu/cfa)

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi eccedano i posti autorizzati, i criteri per l'accesso ai suddetti percorsi sono individuati dagli allegati A e B del DM nn 620 e 621/2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto.

In tutti i casi i candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria di merito (vedi valutazione titoli).

Per l'a.a. 2023/2024 è prevista una riserva di posti a favore di:

  • - coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarieper almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei 5 anni precedenti;
  • - coloro che hanno sostenuto la prova concorsulae relativa alla procedura straordinaria (concorso straordinario bis).

Per l'a.a. 2023/2024 la quota di posti è fissata nella misura del 45% dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 cfu/cfa accreditato. Per il secondo  e terzo ciclo la riserva di posti sarà del 35%.

Nell'ambito della suddetta quota di riserva, il 5% è destinato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionali delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 cfu/cfa. QUalora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5% fossero inferiori al numero dei posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.

Qualora le domande di ammissione dei benficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l'accesso sono quelli indicati nell'allegato A del predetto DM del MUR n°620/2024.

I percorsi di formazione iniziale sono svolti con modalità di erogazione convenzionale. Per l'anno accademico 2023/2024 i percorsi universitari e accademici di formazione possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, e in ogni caso in misura non superiore al 50% del totale.

Per l’accesso alla prova finale, le cui modalità di svolgimento sono definite dall’art. 9 del DPCM 4
agosto 2023, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70%
per ogni attività formativa.

I docenti che acquisiscono l'abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso che sono cnfluite, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, adottato di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, del 22/12/2023 n°255 nelle classi A-01,A-12, A-22,A-30,A-48,A-70, e A-71 sonoda considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell'aggregazione e per la nuova classe di concorso (art.4, co.4, del DM del MUR n° 621/2024)

Il DPCM 4 agosto 2023 stabilisce un costo massimo pari a:

  • - 2.500 euro per i corsi da 60 CFU;
  • - 2.000 per gli studenti che frequentano i corsi contemporaneamente all’iscrizione al percorso della laurea magistrale;
  • - 2000 euro massimo anche per i docenti che vogliono conseguire un’ulteriore abilitazione con i corsi da 30 CFU, per gli specializzati sostegno che intendono conseguire l’abilitazione su materia e per i docenti che, dopo il concorso, dovranno completare la propria formazione con i 30 CFU nell’anno di prova con contrato a tempo determinato.

I costi massimi posti a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale sono pari a euro 150.

 

Per l’a.a. 2023-2024 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con l’ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia,
nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

Per l’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe
pari a dodici ore.
Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di cui all’art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, i Centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. La disciplina è definita dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, del 28 dicembre 2023, n. 256;
In sede di prima applicazione per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, ai fini della definizione dell’elenco regionale delle Istituzioni scolastiche sedi di tirocinio si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.

1. L’avvio dei percorsi di formazione di cui all’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 è autorizzato dai decreti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale.
2. Le istituzioni avviano i percorsi di cui al comma 1, esclusi dal livello sostenibile, stabilendo i contenuti dei 30 CFU o CFA necessari all’abilitazione, nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento, sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti, le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4 agosto 2023.
3. I suddetti percorsi saranno svolti dalle istituzioni universitarie e accademiche anche mediante modalità telematiche sincrone così come previsto dal citato art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
4. Il riconoscimento delle pregresse abilitazioni e specializzazioni conseguite all’estero da parte del
competente Ministero dell’istruzione e del merito, dovrà essere presentato dal candidato al momento dell’iscrizione.

I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante, conseguito all’estero, sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione, previa presentazione del titolo  direttamente  presso  l’istituzione  di  interesse,  che  lo  valuterà  ai  fini dell’ammissione,  secondo  le  norme  vigenti  in  materia  di  ammissione  degli studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.