Ancora grande è la confusione sul percorso da intraprendere per conseguire l'abilitazione all'insegnamento su classe comune.

In particolar modo, gli specifici riferimenti normativi, che distinguono i vari percorsi da 30 cfu, risultano talvolta sibillini per coloro che si affacciano al mondo della scuola.

Di seguito una tabella riepilogativa che, si spera, possa far luce sul percorso da intraprendere in base ai requisiti d'accesso richiesti.

 

Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 60 CFU ai sensi dell’art. 2-bis del D.lgs. 59/2017 e all’art. 7, comma 2, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 ( Allegato 1)

 

·         Per coloro che sono in possesso dei requisiti di accesso alla cdc

·         Coloro che sono regolarmente iscritti a un percorso di studi magistrale biennale o magistrale a ciclo unico (con il conseguimento di almeno 180 cfu) idoneo al conseguimento del titolo di accesso alla cdc

Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis, e dell’art. 13, comma 2, del D.lgs. 59/2017 e all’art. 7, comma 6, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, ovvero destinato a ( Allegato 2) ·       A coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti (Art. 2-ter, comma 4-bis del DL 59/2017).

·       A coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria bis (Art. 2-ter, comma 4-bis del DL 59/2017).

·       Ai vincitori del concorso, sia della fase transitoria entro il 31/12/2024 che a regime dall’1/1/2025, che non hanno l’abilitazione all’insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio nei cinque anni precedenti nella scuola statale.

 

Percorso universitario di formazione iniziale di 30 CFU ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo, del D.lgs. 59/2017 n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 (Allegato 3) primi 30 CFU/CFA del nuovo percorso di abilitazione come requisito che permette, in assenza di abilitazione, la partecipazione al secondo concorso della fase transitoria entro il 31/12/2024
Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA Art.18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023. (Allegato 4) Percorso abilitante relativo agli ulteriori 30 CFU/CFA riservato a coloro che in possesso dei primi 30 CFU/CFA (di cui al percorso c) superano la seconda procedura concorsuale della fase transitoria entro il 31/12/2024
Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA (Art.18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023). Allegato 5 Per coloro che hanno partecipato alla procedura concorsuale della fase transitoria entro il 31/12/2024 con i 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 e, avendola superata, accedono al percorso abilitante per acquisire i restanti 36 CFU/CFA
Percorsi abilitanti da 30 CFU previsti dal DPCM 4 agosto art. 13 del D.P.C.M per coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché per coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno,