Pubblicata l’Ordinanza-ministeriale-88-del-16-maggio-2024-che disciplina l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo. 

Con proroga del 10/6/2024 sarà possibile inviare le domande fino alle 23.59 del 24 giugno 2024.

DECRETO PROROGA

Gli aspiranti possono presentare domanda esclusivamente per via telematica, dalle ore 12,00 del 20 maggio 2024 alle ore 23,59 del 10 giugno 2024, attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

LEGGI L' AVVISO

DECRETO PROROGA

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre è necessario essere abilitati al servizio Istanze on Line.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

Il Ministero ha pubblicato tutte le indicazioni utili alla compilazione della domanda QUI

Le operazioni possibili sono: 

  • - primo inserimento
  • - aggiornamento e trasferimento provincia
  • - trasferimento provincia

N.B. I docenti che nel 2023/24 si sono inseriti nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia devono presentare domanda per comparire a pieno titolo in prima fascia.

Personale che presenta domanda di aggiornamento: Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 31 maggio 2022  ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 31 maggio 2022.

Requisiti

Infanzia e primaria 

a) in prima fascia i docenti in possesso di abilitazione

  • - Laurea in Scienze della formazione primaria quinquennale LM85bis oppure
  • - Laurea in Scienze della formazione primaria quadriennale indirizzo primaria oppure
  • - Laurea in Scienze della formazione primaria quadriennale indirizzo infanzia oppure
  • - Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titolo abilitante all’insegnamento) oppure
  • - Diploma triennale di scuola magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 (solo per infanzia) oppure
  • - analogo titolo conseguito all’estero

b) in seconda fascia studenti che, nell’anno accademico 2023/2024 risultano iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU

Prima fascia: abilitazione. Se la classe di concorso è stata accorpata ad altra ci si può inerire in prima fascia. L'abilitazione vale per entrambe.

Seconda fascia: titolo di studio che consente l’accesso alla classe di concorso in base alla vigente normativa. Non sono più richiesti i 24 CFU ma Bisogna essere in possesso dei CFU richiesti dalla normativa:

  • Lauree conseguite prima del 23 febbraio 2016: vale il DM 39/1998 e  DM 22/2005 il Ministero specifica infatti  “In base all’art.5 del DM 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.
  • Lauree conseguite dal 23 febbraio 2016 alla data di presentazione della domanda GPS per il biennio 2024/26: valgono il  DPR 19/2016 e il dm 259/2017 con le seguenti indicazioni

Per le classi di concorso A026 e A028: dal 17 gennaio 2024 vale il DM 20 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2024

Per le classi di concorso 

  • A-01 e A-17
  • A-12 e A-22
  • A-24 e A-25
  • A-29 e A-30
  • A-48 e A-49
  • A070 e A072

A-7 e A-3 diventa A-71 per i titoli conseguiti dall’11 febbraio 2024 (o per chi ha un titolo conseguito prima di questa data ma non ha i CFU completi per l’accesso alla classe di concorso) si deve fare riferimento al DM n.255 del 22 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 2024.

Prima fascia: abilitazione

Seconda fascia: diploma di istituto tecnico o professionale DPR19/2016 e dm 259/2017

Prima fasciaspecializzazione per il grado richiesto

Seconda fascia: tre anni di servizio, sullo specifico grado di scuola, svolti entro la data di presentazione della domanda (vale anche l’anno scolastico 2023/24)

Classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64

Hanno titolo a presentare domanda di aggiornamento/trasferimento nella prima e seconda fascia delle GPS, i docenti che risultino già iscritti nel biennio precedente. Eliminata la necessità del requisito di servizio di 16 giorni.

Solo prima fascia: potranno inserirsi coloro che hanno superato il concorso DDG n. 1330 /2023, anche con riserva da sciogliere entro il 30 giugno.

prima fascia: abilitazione

seconda fascia:

  • - precedente inserimento nella medesima fascia per il personale educativo nelle istituzioni educative
  • - diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell’educazione, laurea specialistica in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85;  laurea in scienze dell’educazione L-19.

N. B. Per i titoli di specializzazione /abilitazione conseguiti all’estero, anche in attesa di riconoscimento, nel testo definitivo dell’Ordinanza saranno inserite specifiche indicazioni.

N.B. Per la scuola secondaria (Sia classi di concorso della tabella A che classi di concorso ITP della tabella B non sono più richiesti i 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche, che non è più possibile conseguire dal 31 ottobre 2022).

Gli aspiranti già inseriti in GPS per il biennio  2022/24 possono fare domanda di aggiornamento-trasferimento ma non sono possibili nuovi inserimenti per il 2024/26 per queste classi di concorso

a) A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
b) A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
c) A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
d) A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
e) B-01 Attività pratiche speciali;
f) B-29 Gabinetto fisioterapico;
g) B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
h) B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
i) B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
j) B-33 Assistente di Laboratorio

N.B. Per il titolo conseguito all’estero e per il quale non si ha ancora il riconoscimento nell’Ordinanza ci saranno specifiche indicazioni. La proposta del Ministero è l’inserimento in prima fascia con riserva per gli abilitati /specializzati che entro la data di scadenza per la presentazione della domanda siano in possesso del titolo e presentato domanda di riconoscimento.

Valutazione titoli

Confermata la spendibilità delle certificazioni rilasciate dai Centri Linguistici di Ateneo.

Nella tabella di valutazione dei titoli la voce relativa alle certificazioni è così espressa:

“Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot.
3889, del decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 62, e del decreto del
Ministro dell’istruzione 18 ottobre 2022, n. 200, ed esclusivamente presso gli Enti
ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione ai
sensi dei predetti decreti, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua
straniera)
”.

Ne consegue quanto segue:

Vengono valutate tutte le certificazioni ai sensi del DM 62/2022 nella sua interezza e non parzialmente.

Dunque, da considerare la  nota AOODPITD N°2034 del 10 giugno 2014 (chiarimenti graduatorie di istituto docenti 2014-2017) del Direttore Generale Luciano Chiappetta presente nelle premesse del decreto, nella quale si specifica che le certificazioni linguistiche valutabili sono esclusivamente quelle rilasciate da enti certificatori ricompresi nell’elenco del MIUR o dai Centri Linguistici di Ateneo limitatamente al livello B2.

Si evidenzia l’articolo 4 comma 3 del DM 62/2022 - “Ai fini di cui all’art. 1, comma 2, i Centri Linguistici di Ateneo conformano le attestazioni linguistiche ai requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e b), c) del presente decreto.”-

In conclusione, è valutato un titolo per ciascuna lingua straniera, questo vuol dire che i punteggi delle differenti certificazioni linguistiche SI SOMMANO.

Ricordiamo che presso il nostro centro sono disponibili le seguenti certificazione:

Le iscrizioni pervenute entro il 29/05/2024 avranno a disposizione appello di esame entro il 10/06/2024

L'art 15 co.3 dell Ordinanza-ministeriale-88-del-16-maggio-2024 recita:

"I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente."

Vedi CORSO DI FORMAZIONE: Progettazione UDA