Entro i primi giorni di agosto dovrebbe essere approvato definitivamente, e quindi convertito in legge, il D.L. 75 del 22 giugno 2023, con il quale sono state introdotte importanti novità nel mondo scuola.

In particolare l’Art.20 che riguarda il reclutamento del personale scolastico e le misure per accelerare i concorsi PNRR”, conferma le anticipazioni inerenti ai concorsi che vedono coinvolti le 70.000 assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 2024.

Le novità

Il recente intervento normativo mira a velocizzare le procedure di reclutamento per il personale docente, facilitando un’assegnazione più uniforme dei posti in tutte le regioni. Per raggiungere l'iobiettivo del PNRR, cioè l’assunzione di 70.000 insegnanti entro dicembre 2024, si mira a un’accelerazione delle procedure concorsuali per il personale docente, rendendo necessarie modifiche alle norme vigenti per favorire una selezione tempestiva dei candidati.

Si introduce un cambiamento significativo in termini di ridistribuzione dei posti per i concorsi.

La percentuale di posti messi a concorso tra la procedura ordinaria, disciplinata ai sensi del comma 1, e la procedura straordinaria, come inserita al comma 2 con il decreto-legge n. 36 del 2022, viene riconsiderata. Quest’ultima è stata convertita, con modificazioni, dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79.

Il cambiamento riguarda in particolare coloro che hanno svolto almeno trentasei mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Questi cambiamenti, autorizzati dall’articolo 1-bis, sono un passo significativo verso un sistema di istruzione più equilibrato e inclusivo.

Le principali modifiche includono l’introduzione di quesiti a risposta chiusa per i concorsi durante il PNRR e una modifica del contenuto delle prove scritte e orali.

Le prove scritte saranno caratterizzate da domande a risposta multipla con tematiche pedagogiche, psicopedagogiche e didattico-metodologiche, oltre a questioni su informatica e lingua inglese.

L’articolo stabilisce inoltre che la prova orale verificherà competenze disciplinari, didattiche e relative all’abilità nell’insegnamento.

È stata anche modificata la modalità di redazione dei quesiti, consentendo a università, consorzi universitari, enti di ricerca pubblici e FORMEZ PA di partecipare alla stesura. Questo elimina la necessità delle precedenti linee guida, riducendo potenziali contenziosi.

In seguito, sarà data l’opportunità di scegliere tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Questa modifica influisce anche sul contenuto delle prove scritte, che ora saranno di natura pedagogica, psicopedagogica e didattico-metodologica, mentre la prova orale valuterà le conoscenze e le competenze disciplinari del candidato.

 

Le graduatorie dei prossimi concorsi potranno essere integrate con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo, in caso di rinunce.

Significativa è l’abolizione della norma che dava precedenza agli insegnanti abilitati.

L’intervento normativo ha risolto un’incongruenza nella normativa introdotta dal decreto-legge n. 36 del 2022, che prevedeva concorsi annuali ma consentiva anche la formazione di graduatorie di idonei. Questa modifica assicura che le graduatorie siano utilizzate solo per i posti rinunciati e nel limite dei posti banditi.

Un altro cambiamento importante è l’eliminazione della graduatoria dei “vincitori non abilitati” prevista dal decreto-legge n. 73 del 2021. Ciò significa che i soggetti nella graduatoria dei vincitori non abilitati saranno ora inclusi in ruolo dopo i vincitori nella graduatoria ordinaria.

A partire dall’anno scolastico 2024/2025, le graduatorie verranno utilizzate in base alle facoltà assunzionali residue rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target PNRR.

Le graduatorie dei concorsi ordinari 2020 e concorsi STEM, comprensive degli idonei, sono prorogate fino al loro esaurimento. Da considerare che, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, queste graduatorie saranno utilizzate in coda rispetto a quelle del PNRR.

 

modifiche significative al decreto legislativo n. 59 del 2017, con l’obiettivo di rendere più attuabile la riforma del reclutamento dei docenti prevista dal PNRR. Queste modifiche sono progettate per garantire una formazione iniziale omogenea su tutto il territorio nazionale e per rendere più efficace il nuovo modello formativo.

Nell’ambito di queste norme, si rimuove il limite massimo del numero di soggetti che possono essere abilitati ogni anno. Inoltre, si abolisce il tirocinio per coloro che già possiedono un’abilitazione e si prevede l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale in modalità telematiche, senza limiti.

Eliminata la misura che limitava i posti disponibili. È prevista la soppressione dell’obbligo di tirocinio diretto per i docenti già in possesso di abilitazione, consentendo l’uso della modalità telematica.

D.L. 75 del 22 giugno 2023

L’intervento normativo di cui al comma 1 apporta modificazioni all’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con l’intento di velocizzare lo svolgimento delle procedure concorsuali per il personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado e di creare le condizioni per l’uniforme assegnazione agli aspiranti dei posti nelle diverse regioni in attuazione di quanto previsto dal PNRR, salvaguardando contestualmente la selettività delle procedure. L’accelerazione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente scolastico è necessaria al conseguimento del target PNRR M4C1-14, che prevede l’assunzione di 70.000 insegnanti entro il termine, ad oggi, del mese di dicembre 2024. L’ipotesi normativa si prefigge pertanto di introdurre correttivi alle norme vigenti al fine di favorire la tempestiva selezione di coloro che hanno superato i percorsi universitari abilitanti di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 nonché di aggiornare ovvero allineare la normativa vigente al fine di correggere quelle previsioni rivelatesi non coerenti con il raggiungimento dei target e milestone PNRR. In questa prospettiva la previsione normativa in esame prevede: - al comma 1, lettera a), numero 1: l’introduzione dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza di PNRR, e successivamente a tale periodo, la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Qualora si optasse per il ripristino dei quesiti a risposta aperta vi è la possibilità di prevedere, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito la prova preselettiva. In merito all’oggetto della prova scritta si prevede la modifica del contenuto delle prove scritte, da disciplinare a pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, al fine di poter svolgere prove uniche per più classi di concorso; - al comma 1, lettera a), numero 2: la conseguente modifica del contenuto della prova orale che diviene volta ad accertare le conoscenze e le competenze disciplinari del candidato anche attraverso un test specifico; - al comma 1, lettera a), numero 3: l’introduzione della possibilità di integrare le graduatorie in relazione ai posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. L’integrazione è possibile solo nel limite dei posti banditi. La ratio della norma è quella di assicurare che tutti i posti oggetto della procedura concorsuale siano coperti e al contempo non creare la presenza degli idonei in graduatoria in quanto la stessa si è rivelata ostativa al raggiungimento dell’obiettivo previsto dal PNRR di effettuare i concorsi con cadenza annuale. La misura va letta in combinato disposto con la modifica di cui al successivo comma 2 che prevede l’eliminazione dell’integrazione delle graduatorie concorsuali con i candidati idonei. - al comma 1, lettera a), numero 4: l’eliminazione della graduatoria dei “vincitori non abilitati” di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d)-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 e conseguentemente la lettera c) della disposizione in esame dispone l’abrogazione del comma 10-ter dell’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 che prevedeva che i soggetti inclusi nella graduatoria dei vincitori non abilitati fossero immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nella graduatoria ordinaria. Il comma 1, lettera b) modifica il comma 10.1 dell’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, avente ad oggetto le modalità per la redazione dei quesiti della prova scritta dei concorsi, prevedendo l’inserimento tra i soggetti titolati a redigere i quesiti oltre alle università anche dei consorzi universitari e gli enti di ricerca di diritto pubblico nonché del FORMEZ PA. La norma, conseguentemente, prevede l’abolizione delle linee guida di cui al secondo periodo del comma 10.1. in quanto l’attribuzione della redazione dei quesiti ai soggetti sopra indentificati rende superfluo l’utilizzo di linee guida che peraltro per loro natura costituiscono un atto presupposto in grado di generare in merito alla formulazione dei quesiti ulteriore contenzioso in caso di eventuale mancato superamento delle prove scritte con un aggravio del sistema contrario al suo buon andamento. Il comma 2 incide sul comma 11 dell’articolo 47, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, eliminando per i concorsi in costanza di PNRR l’integrazione delle graduatorie dei concorsi ordinari con i candidati risultati idonei. Con tale intervento si corregge una incongruenza della normativa introdotta dal decreto-legge n. 36 del 2022 che, da una parte, ha previsto la necessità di bandire concorsi annuali e, dall’altra, ha lasciato aperta, attraverso la vigente formulazione del comma 11, la possibilità di formare graduatorie di idonei, in contraddizione con le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che pure vengono espressamente richiamati dal medesimo comma 11. Con la modifica proposta per i concorsi banditi successivamente all’entrata in vigore della novella, l’integrazione delle graduatorie è possibile esclusivamente secondo quanto disposto dalla lettera d) del comma 10, dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 come novellata dal comma 1, lettera a), numero 3 del presente articolo (consentendo, dunque, di integrare le graduatorie esclusivamente in relazione ai posti oggetto di rinuncia e nei limiti dei posti banditi). La norma detta poi una disposizione transitoria di chiusura del sistema disponendo che invece alle graduatorie dei concorsi ordinari e del concorso STEM (art.59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106) già banditi continuerà ad applicarsi il comma 11 dell’articolo 47, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e che pertanto le stesse saranno integrate con i candidati risultati idonei aggiungendo che ciò potrà avvenire “sino al loro esaurimento” e si precisa a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le graduatorie sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR. Le novelle al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, di cui al comma 3 del presente articolo, sono finalizzate a rendere maggiormente attuabile la riforma del reclutamento dei docenti - Missione 4, Riforma 2.1 - prevista dal PNRR, già avviata con l’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. In particolare, la novella di cui al comma 3, lettera a) interviene sull’articolo 2-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 59 del 2017 sopprimendo il tetto massimo del numero di soggetti che è possibile abilitare di anno in anno. La norma risponde all’esigenza di non porre limiti quantitativi all’offerta formativa a beneficio della possibilità di scelta di tali percorsi da parte dei singoli. Il comma 3, lettera b) novella l’articolo 2-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 59/2017 abrogando il tirocinio per i soggetti che essendo già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e che sono in possesso della specializzazione sul sostegno intendano conseguire l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale. Inoltre, al fine di agevolare l’acquisizione dei 30 CFU/CFA da parte di tali soggetti è previsto che tali percorsi possano essere svolti con modalità telematiche, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo e quindi anche in misura superiore al 20%. Il comma 3, lettera c) incide sull’articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2017 disciplinando l’ipotesi del mancato superamento del percorso di formazione iniziale per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato con 3 anni di servizio negli ultimi 5 (ex articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 59 del 2017) e che, conseguentemente, per poter conseguire l’abilitazione, debbano completare il percorso di formazione iniziale contestualmente al contratto annuale di supplenza. La disposizione, colmando una lacuna, consente a tali candidati di ripetere, in caso di mancato superamento, la prova finale del percorso di formazione iniziale, il cui mancato superamento determina la cancellazione dalla graduatoria del concorso. La novella di cui al comma 3, lettera d) apporta modificazioni all’articolo 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) del decreto legislativo n.59 del 2017 recante il regime transitorio per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo del nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo. In particolare, le modificazioni apportate al comma 4 dell’articolo 18-bis tengono conto dell’eventualità che i soggetti ammessi a partecipare al concorso durante la fase transitoria in possesso dei 30 CFU/CFA, concludano il percorso di formazione iniziale nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale e non necessariamente una volta risultati vincitori del concorso. Inoltre, si specifica che i vincitori di concorso, che vi abbiano partecipato durante la fase transitoria in possesso dei 24 CFU/CFA, conseguiti secondo il previgente ordinamento, completano il percorso, con l’acquisizione di 36 CFU/CFA, che è pari complessivamente a non meno di 60 CFU/CFA. Nello specifico, la novella realizza il coordinamento tra il comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 18-bis del decreto legislativo n. n. 59 del 2017, e il primo periodo del comma 4 del medesimo articolo. La definizione di tale offerta formativa aggiuntiva resta rimessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Infine, la medesima novella disciplina l’ipotesi del mancato superamento del percorso di formazione iniziale per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato durante la fase transitoria (poiché in possesso dei primi 30 CFU/CFA del percorso o dei 24 CFU/CFA del previgente ordinamento), e che debbano, conseguentemente, acquisire l’abilitazione attraverso il completamento del percorso di formazione iniziale contestualmente al contratto annuale di supplenza. Al riguardo, la proposta consente al candidato di ripetere la prova finale del percorso di formazione iniziale, il cui mancato superamento determina la cancellazione dalla graduatoria del concorso. Inoltre, la novella aggiunge il comma 6-bis all’articolo 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) che incrementa, per i soli anni accademici 2023-2024 e 2024- 2025, la percentuale del percorso di formazione iniziale che è possibile erogare in modalità telematica, comunque sincrona, oltre il limite del 20 per cento (stabilito dell’articolo 2-bis del medesimo decreto legislativo) ma, comunque, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento del totale dei CFU/CFA. Il regime transitorio in oggetto è dettato esclusivamente per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025 nei quali è previsto, alla luce dell’introduzione del nuovo sistema di formazione e della necessità di rispettare il target PNRR delle 70.000 assunzioni, una concentrazione altrimenti non sostenibile di soggetti che dovranno svolgere la formazione iniziale. Inoltre, tale regime transitorio mira ad agevolare le categorie di vincitori del concorso che debbano acquisire l’abilitazione, con l’integrazione dei CFU/CFA mancanti, contestualmente allo svolgimento del contratto annuale a tempo determinato. La novella di cui comma 3, lettera e) interviene sull’articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 59 del 2017 in relazione ai requisiti di partecipazione al concorso per docenti tecnico – pratici (ITP), colmando una lacuna e specificando che anche per tali soggetti, per la partecipazione ai concorsi è richiesto il possesso dell’abilitazione, già a partire dal termine della fase transitoria (31 dicembre 2024) anziché da settembre 2025 come previsto dalla formulazione originaria. Il comma 4 detta una disciplina speciale in relazione alla determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dal Ministero dell’istruzione e del merito per il reclutamento di tutto il personale dirigenziale, docente ed ATA di ogni grado. Tale intervento normativo si rende necessario in quanto la disciplina generale dettata dal DPCM 23 marzo 1995 e dal DPCM24 aprile 2020 emanati in attuazione, rispettivamente, dell’articolo 18 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e del comma 13 dell’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, non regola tutte le fattispecie di concorso bandite dal Ministero dell’istruzione e del merito e non tiene conto delle specificità connesse ai relativi concorsi. Pertanto, la norma demanda ad un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione specifica dei suddetti compensi. All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 5 stabilisce che l’onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non debba superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti. Il comma 6 risponde alla duplice esigenza di garantire la continuità didattica dell’insegnamento della religione cattolica nelle istituzioni scolastiche e, al contempo, risolvere la grave situazione di precarietà in cui versano da più di venti anni migliaia di docenti di tale disciplina. Con la modifica, infatti, si interviene sull’articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, previsione già di carattere eccezionale in quanto limitata ai soli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 esclusivamente al fine di rideterminarne la percentuale dei posti messi a concorso tra la procedura ordinaria, disciplinata ai sensi del comma 1, e la procedura straordinaria inserita al comma 2 con il decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Resta fermo, quindi, il requisito dello svolgimento di almeno tre anni di servizio.