Il decreto legge Pa che diventa legge e dispone il vincolo triennale per i docenti neoassunti. Il vincolo di permanenza triennale nella medesima istituzione scolastica, stabilito dal decreto Legge n. 36 a partire dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2022/23, verrà applicato a partire dalle immissioni in ruolo effettuate per l’anno scolastico 2023/2024.

 

Il docente accontentato nella mobilità provinciale sarà sottoposto al vincolo triennale se si trova in una delle seguenti condizioni:

1- trasferimento volontario su una scuola richiesta con preferenza analitica
2- trasferimento su altra tipologia di posto (da posto comune a sostegno e viceversa) in una scuola ubicata nel comune di titolarità anche se richiesta con preferenza sintetica sul comune o distretto
2- passaggio di cattedra o passaggio di ruolo in una scuola richiesta con preferenza analitica
3- passaggio di cattedra o passaggio di ruolo in una scuola ubicata nel comune di titolarità anche se
richiesta con preferenza sintetica sul comune o distretto

Il docente accontentato nella mobilità interprovinciale sarà sottoposto al vincolo triennale in ogni caso, a prescindere dalla tipologia di movimento e dalla tipologia di preferenza sulla quale risulta soddisfatto. Come recita, infatti, il succitato comma 3, il docente sarà sottoposto a tale vincolo temporale se risulta aver ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità.

N.B. i docenti neoimmessi 2022 che non hanno ottenuto trasferimento potranno presentare, se ne hanno i requisiti, domanda di assegnazione provvioria e poi domanda di trasferimento per il 2024/25

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