Terminata la compilazione e l’inoltro delle istanze per l’aggiornamento delle graduatore provinciali per le supplenze ora se ne attende la pubblicazione.
A partire dai primi di giugno gli Uffici Scolastici territoriali, unitamente alle scuole polo, saranno impegnati con la valutazione delle istanze.
Non c’è un preciso termine di pubblicazione delle graduatorie in quanto i tempi sono strettamente correlati all’avanzamento dei lavori nonché allo scioglimento delle riserve e comunicazioni del servizio svolto.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet dell’ufficio Scolastico della provincia scelta per l’inserimento/l’aggiornamento. Contemporaneamente, le correlate graduatorie di istituto saranno pubblicate all’Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti.
Le graduatorie sono pubblicate in modalità definitiva. Infatti l’OM n. 112 del 6 maggio 2022 stabilisce all’art. 9 comma 2 “Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.”
Saranno comunque fornite indicazioni per l’eventuale segnalazione di errori materiali.
Gli aspiranti che conseguono l’abilitazione o specializzazione sostegno entro il 20 luglio, correttamente inseriti con riserva in prima fascia GPS, dovranno seguire le indicazioni del Ministero per la comunicazione del conseguimento del titolo, in modo da essere inseriti a pieno titolo.
L’OM n. 112 del 6 maggio 2022 dispone inoltre all’art. 3 comma 3 che “Esclusivamente nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 7, comma 3, non abbiano ancora maturato l’intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all’atto della presentazione dell’istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell’avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell’interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo tempistiche e modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione da parte della competente Direzione Generale del Ministero. In caso di mancata conferma, la valutazione del servizio è ricondotta alla data di presentazione della domanda.”
Pertanto, se è stato segnata la dicitura “L’aspirante dichiara di avere un contratto in essere alla data di presentazione della domanda e con data fine successiva al termine presentazione domanda” bisognerà attendere le indicazioni del Ministero per comunicare di aver effettuato il servizio ulteriore e poter avere il massimo punteggio conseguibile in base al proprio contratto. C’è chi riuscirà ad avere i 12 punti ma la possibilità riguarda anche chi per quest’anno scolastico avrà 10, 8, 6 punti
Chi invece ha raggiunto i 12 punti entro il 31 maggio 2022 e ha compilato correttamente il campo non dovrà fare nessun altra dichiarazione.
Supplenze da GPS e Graduatorie di istituto
Le GPS saranno utilizzate per l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto /30 giugno che non sarà possibile attribuire da GaE.
Per l’anno scolastico 2022/23 la procedura è informatizzata: questo vuol dire che in estate, dopo le immissioni in ruolo quindi fine luglio – inizio agosto – verrà richiesto dal Ministero di compilare un’ulteriore domanda per esprimere le preferenze da GPS.
Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente.
Se non si compila questa domanda (perché lo si dimentica o perché non interessati) si potrà partecipare per l’anno scolastico 2022/23 esclusivamente alle supplenze attribuite dalle graduatorie di istituto.
Le graduatorie di istituto verranno quindi utilizzate per l’attribuzione delle eventuali supplenze al 31 agosto /30 giugno che non è stato possibile conferire da GaE e GPS, nonchè da subito e per tutto l’anno scolastico fino al termine delle lezioni per le supplenze temporanee.
Le scuole da cui essere chiamati per le graduatorie di istituto sono quelle scelte con la compilazione delle GPS.
Verifica dei titoli dichiarati
La segreteria della scuola in cui si ottiene la supplenza effettuerà il controllo delle dichiarazioni rese nella compilazione della domanda entro il 31 maggio
Dopo la validazione dei titoli da parte della scuola che stipula il primo contratto, sarà creata una banca dati dei titoli dei docenti che andrà a costituire il loro portfolio professionale.
Rinuncia - Mancata assunzione di servizio - Abbandono
La rinuncia all'assegnazione della supplenza (o la mancata assunzione di servizio) comporta la squalifica al conseguimento di tale incarico per ambedue le graduatorie. Altresì, in caso di esaurimento delle stesse o di incapienza, la rinuncia comporta l'impossibilità di conseguire supplenze per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Nel caso in cui il soggetto proceda con l'abbandono del servizio, si procede direttamente con la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero biennio di validità delle GAE, GPS e graduatorie di istituto.
Per le GI, la rinuncia di una supplenza, o di un suo prolungamento, comporta - in riferimento alle Graduatorie di istituto - la perdita della possibilità di conseguire supplenze per quello stesso anno, in quella sola graduatoria, per la classe di concorso e per il sostegno, per i soli docenti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. La mancata assunzione di servizio, invece, dopo debita accettazione, viene interpretata a tutti gli effetti come rinuncia.
In caso di abbandono del servizio, poi, nell'ottica delle Graduatorie di istituto, si procede attribuendo a quel soggetto l'impossibilità a conseguire ulteriori supplenze per l'intero biennio di validità delle graduatorie, per tutte le classi di concorso e tipologie di posto e per ogni grado di istruzione verso cui si è fatta domanda.
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